STATUTO

Art. 1

Denominazione e Sede Sociale

E' costituita l'Associazione apolitica e senza fine di lucro denominata “ASSOCIAZIONE delle ARTI” con sede in Saltara  Frazione Calcinelli Via Guglielmo Marconi s.n.

Art. 2

Scopo

L’ associazione ha per scopo la promozione, la pratica, lo sviluppo, e la diffusione di quanto segue:

ATTIVITA’ PRINCIPALI: arti comunicative come musica, pittura, scultura, poesia, danza, teatro, cinema, fotografia, che permettano la crescita della conoscenza e della sensibilità artistica delle persone.

ATTIVITA’ SECONDARIE: altre attività culturali, di artigianato artistico, del tempo libero, sportive,  e  ogni altra  attività  che permetta ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco.

 

Le attività principali dovranno comunque avere sempre la priorità e dettare gli indirizzi generali.

L'Associazione promuove, patrocina ed organizza senza alcuna finalità lucrativa, qualsiasi evento od attività atta a perseguire i suoi scopi societari e può avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'associazione. E' esplicitamente vietata l' assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L’ Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale , svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 3

Soci

All' Associazione possono iscriversi tutti coloro che ne condividono gli scopi e possono affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati. La qualifica di Socio si ottiene automaticamente in caso di partecipazione a qualsiasi titolo ad attività continuative organizzate dall’ associazione. La qualifica di socio si ottiene anche tramite domanda annuale di adesione sottoscritta, ove si dichiara la completa ed incondizionata accettazione dello statuto in vigore. Le domande presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’ esercente la potestà parentale: il genitore che sottoscrive la domanda risponde del comportamento del minore a tutti gli effetti nei confronti dell’ Associazione.  Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. L'appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione, ed hanno il diritto all’ informazione riguardo alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo dell' adesione annuale,  per dimissioni, per espulsione dovuta a gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell' Associazione, o da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell' attività sociale.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell' associazione, indivisibile, sarà costituito da: eventuali quote associative, liberalità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura e dai proventi derivati dalle attività organizzate dall’  Associazione.

Art. 5

Organi sociali

Gli organi sociali sono:

-        l’ assemblea generale dei soci;

-        il consiglio direttivo.

-        il presidente;

Le cariche sociali avranno la durata stabilita dall’ Assemblea Generale dei Soci al momento della loro designazione e saranno rieleggibili.

Art. 6

Organi Sociali – Assemblea

L' Assemblea dei soci è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, o autoconvocarsi per propria iniziativa sottoscritta da almeno 2/3 dei soci, con comunicazione contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l' adunanza,  obbligatoriamente mediante affissione all' albo dell'associazione predisposto nella sede sociale, possibilmente con comunicazione impersonale attraverso manifesti, stampa o altro mezzo di pubblicità, facoltativamente con comunicazione personale scritta, telefonica, telematica. Potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, su tutto il territorio nazionale.  E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno un’   ora di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. L'Assemblea stabilisce la durata del Consiglio Direttivo, il numero di consiglieri, e ne elegge i membri, approva i bilanci, approva l’ eventuale Regolamento interno, provvede alle eventuali modifiche statutarie che vengano proposte dal Consiglio Direttivo, e quant’ altro previsto in questo Statuto. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall' art. 21 del Codice Civile.

Art. 7

Organi sociali - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre Consiglieri, a cui spetta l’ elezione del Presidente e del Vice Presidente da scegliersi fra i membri del Consiglio stesso. I consiglieri possono essere eletti tra i soci o tra collaboratori esterni di comprovata professionalità o esperienza nel settore artistico. L’ Assemblea stabilisce la durata del mandato al Consiglio Direttivo, e può deciderne l’ ampliamento del numero dei membri da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. La carica di Consigliere decade per dimissioni o automaticamente dopo 3 assenze ingiustificate nell’ arco di un anno sociale. L’ intero Consiglio Direttivo decade alla scadenza del mandato, per dimissioni, con delibera di sfiducia approvata dalla propria maggioranza o della maggioranza di una eventuale Assemblea in autoconvocazione, automaticamente qualora la sua composizione a causa di decadenze sia ridotta a meno di tre membri; in tutti questi casi sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio da parte dell’ Assemblea dei Soci. Le cariche sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone i bilanci e rendiconti dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa eventuali quote sociali; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l' ammissioni di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo; lo stesso sarà messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.  Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice,  in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno ed obbligatoriamente almeno una volta l’ anno per lo svolgimento delle sue funzioni statutarie.

Art. 8

Organi Sociali – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e viene designato per elezione dal Consiglio Direttivo fra uno dei sui membri. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri dell’ intero Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Il presidente decade alla scadenza del mandato dell’ intero Consiglio Direttivo o per dimissioni.

Art. 9

Anno Sociale

L' anno sociale e l’ esercizio finanziario iniziano  il 1 settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno.

Art. 10

Rendicontazione

Per ogni anno sociale il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che costituisce il rendiconto economico atto ad informare i Soci circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Art. 11

Regolamento

L' Associazione può dotarsi di opportuno regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 12

Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell' Associazione.

Art. 13

Scioglimento

La durata dell’ Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell' Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Art. 14

Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’ associazione e i soci medesimi saranno devolute all’ esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente dagli arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

 

Calcinelli di Saltara li 13 Settembre 2004